Acquisto seconda casa

Le imposte da pagare sull’acquisto della prima e della seconda casa

Chi acquista un immobile oltre al prezzo da corrispondere per la compravendita dovrà considerare una serie di imposte (imposta di registro, catastale e iva) che variano a seconda che si tratti di una prima o seconda casa e delle caratteristiche del venditore. Vi presentiamo un utile quadro riassuntivo delle imposte da pagare per l’acquisto di un’abitazione.

Abitazione principale

  • Acquisto prima casa da privato
    Imposta di registro 2 per cento
    Imposta ipotecaria fissa 50 euro
    Imposta catastale fissa 50 euro
  • Acquisto prima casa da un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) non esente da iva
    Iva 4 per cento
    Imposta di registro fissa 200 euro
    Imposta ipotecaria fissa 200 euro
    Imposta catastale fissa 200 euro
  • Acquisto prima casa da impresa esente da iva
    Imposta di registro 2 per cento
    Imposta ipotecaria fissa 50 euro
    Imposta catastale fissa 50 euro

Seconda casa (quando non ci sono i requisiti da parte acquirente per usufruire delle agevolazioni prima casa)

  • Acquisto seconda casa da privato
    Imposte di registro 9%
    Imposte catastale 50 euro
    Imposte ipotecaria 50 euro
  • Acquisto seconda casa da impresa esente da iva
    Imposta di registro 9%
    Imposta ipotecaria 50 euro
    Imposta catastale 50 euro
  • Acquisto seconda casa da impresa soggetta a iva
    Iva al 10% o al 22% nel caso di immobili di lusso
    Imposta di registro 200 euro
    Imposta catastale 200 euro
    Imposta ipotecaria 200 euro

Se il venditore è un’impresa, la cessione è sempre esente da iva, a eccezione di questi casi:
Vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristi no dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita)
Vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita).

Fonte: Idealista